Ineleggibilità permanente alle elezioni parlamentari per un ex Presidente sottoposto a procedura di impeachement.
Riferimenti normativi
Art. 3, Prot. 1 CEDU
Massima
1. La privazione del diritto di elettorato passivo a causa di una condanna non costituisce una violazione del diritto elettorale, come garantito dall’art. 3, Prot. 1 della CEDU, purché questa sia subordinata all’esistenza di un termine o alla possibilità di una revisione delle misure adottate.
2. Quando l’ineleggibilità di un soggetto condannato porta con sé una connotazione di immutabilità e permanenza, questa si traduce in una sproporzione tra la misura afflittiva adottata ed il diritto all’elettorato, comportando la violazione dell’art. 3, Prot. 1 della CEDU.
(Il ricorrente, ex presidente della Lituania, è stato rimosso dal suo incarico in seguito ad una procedura di impeachement. La Commissione elettorale centrale ha respinto la sua successiva candidatura alle lezioni parlamentari in quanto colpito da ineleggibilità permanente).
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