Introduzione di nuovi requisiti per la partecipazione alle elezioni parlamentari un mese prima della scadenza per la registrazione dei candidati.
Riferimenti normativi
Art. 3, Prot. 1 CEDU
Massima
1. Il fatto che la legislazione bulgara in materia elettorale richieda determinati adempimenti ai candidati di per sé non costituisce una limitazione al diritto a libere elezioni, garantito dall’art. 3 del Prot. 1 della CEDU. Anzi, l’introduzione di particolari requisiti per esercitare l’elettorato passivo può perseguire l’obiettivo legittimo di garantire la partecipazione alle elezioni parlamentari di formazioni politiche valide, sufficientemente rappresentative nella società.
2. Nel caso in cui il legislatore nazionale decida di introdurre degli elementi ulteriori per poter accedere al diritto elettorale passivo e lo faccia a ridosso delle elezioni, questo costituisce uno squilibrio tra gli interessi legittimi della società nel suo insieme ed il diritto del partito interessato da queste nuove disposizioni ad essere rappresentato alle elezioni parlamentari, causando una violazione del diritto a libere elezioni.
(Il “Club politico Ekoglasnost” non è stato registrato alle elezioni parlamentari dalla Commissione elettorale centrale bulgara a causa dell’inadempimento di alcune condizioni introdotte poche settimane prima del termine per la registrazione alle elezioni).
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