Mancata protezione da parte dei tribunali turchi nei confronti degli autori di una relazione sui diritti delle minoranze.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Massima
1. Perché si possa prospettare una violazione dell’art. 8 della CEDU è necessario che le affermazioni mosse nei confronti di qualcuno siano tali da raggiungere una soglia di gravità tale da arrecare un danno alla sua reputazione.
2. Dalle conclusioni dei tribunali nazionali non si poteva evincere che questi avessero correttamente bilanciato il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e la libertà di stampa. Le sentenze delle corti nazionali non avevano fornito una risposta soddisfacente alla questione se la libertà di stampa potesse giustificare, nelle circostanze del caso, il danno causato al diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata.
(I ricorrenti, docenti universitari specializzati in materia di diritti umani, dopo aver pubblicato un rapporto sulle condizioni delle minoranze in Turchia, sono stati oggetto di una dura campagna mediatica nei loro confronti e del loro lavoro).
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