Rifiuto arbitrario da parte delle autorità azere di registrare un candidato indipendente in vista delle elezioni parlamentari.
Riferimenti normativi
Art. 3, Prot. 1 CEDU
Massima
1. Il fatto che il Codice elettorale dell’Azerbaigian richieda la raccolta di 450 firme di sostegno per avanzare la propria candidatura alle elezioni parlamentari di per sé non costituisce una limitazione al diritto a libere elezioni, garantito dall’art. 3 del Prot. 1 della CEDU. Anzi, persegue l’obiettivo legittimo di ridurre il numero di candidati marginali.
2. Il diritto di un soggetto di presentarsi alle elezioni viene minato quando questo viene subordinato a dei criteri vaghi o poco trasparenti, invece che essere definito da procedure chiare e stabili, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di eleggibilità.
(La candidatura del ricorrente alle elezioni parlamentari veniva respinta perché un gruppo di esperti della Commissione elettorale aveva riscontrato alcune irregolarità tra le 450 firme di sostegno che il ricorrente aveva collezionato).
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