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Boffa e Altri 13 c. San Marino, dec., Nn. 26536/95 and others, Commissione EDU, 15 gennaio 1998

Abstract

Vaccinazione obbligatoria e obiezione di coscienza. Interferenza con la vita privata.

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU 
Art. 9 CEDU

Massima

1. L'obbligo di vaccinazione, come previsto dalla legislazione in questione, si applica a tutti, qualunque sia la loro religione o il loro credo personale Di conseguenza, la Commissione ritiene che non vi sia stata alcuna interferenza con la libertà protetta dall'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione. 

2. Essa deve stabilire se l'ingerenza consentita dalla legislazione sammarinese in questione sia ispirata a una o più delle finalità legittime di cui al paragrafo 2 dell'art. 8 CEDU. L'ingerenza si basa sulla necessità di proteggere la salute del pubblico e delle persone interessate, e quindi è giustificata. 

3. Una campagna di vaccinazione, che obbliga l'individuo a non mettere in pericolo la salute degli altri quando la sua propria vita non è in pericolo, non va oltre il margine di apprezzamento lasciato allo Stato.