Vaccinazione obbligatoria e obiezione di coscienza. Interferenza con la vita privata.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 9 CEDU
Massima
1. L'obbligo di vaccinazione, come previsto dalla legislazione in questione, si applica a tutti, qualunque sia la loro religione o il loro credo personale Di conseguenza, la Commissione ritiene che non vi sia stata alcuna interferenza con la libertà protetta dall'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione.
2. Essa deve stabilire se l'ingerenza consentita dalla legislazione sammarinese in questione sia ispirata a una o più delle finalità legittime di cui al paragrafo 2 dell'art. 8 CEDU. L'ingerenza si basa sulla necessità di proteggere la salute del pubblico e delle persone interessate, e quindi è giustificata.
3. Una campagna di vaccinazione, che obbliga l'individuo a non mettere in pericolo la salute degli altri quando la sua propria vita non è in pericolo, non va oltre il margine di apprezzamento lasciato allo Stato.
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