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Corte costituzionale italiana, N. 5/2018, 24 gennaio 2018

Data
18/01/2018
Tipologia Sentenza
Numerazione 5/2018

Abstract

Vaccinazione obbligatoria e interferenza nella vita privata. Diritto alla salute come interesse pubblico collettivo.

Riferimenti normativi

Art. 2 Cost.
Art. 32 Cost. 
Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”

Massima

1. In materia di vaccinazioni, l'art. 32 Cost. it. impone il contemperamento del diritto alla salute del singolo e la libertà di autodeterminazione con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. Nel caso di vaccinazioni obbligatorie, assume rilievo anche l'interesse del minore, bisognoso di tutela anche nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale che non adempiono al diritto-dovere di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli. 

2. Il legislatore gode di discrezionalità nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive. Il legislatore è libero di adottare mere raccomandazioni, obblighi o calibrare variamente le diverse misure, anche sanzionatorie. La discrezionalità va esercitata in considerazione sia delle condizioni sanitarie ed epidemiologiche, sia delle acquisizioni della ricerca medica. 
(La Corte dichiara non fondate le suddette questioni di legittimità costituzionale, avanzate dalla regione Veneto in riferimento all’obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16, previsto dal Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”).

Note

Alcuni passaggi fondamentali della sentenza: 
"Anzitutto, è opinabile il rilievo secondo cui la soglia del 95 per cento [di copertura vaccinale] dovrebbe considerarsi ottimale e non critica: una tale distinzione non sembra avere riscontro in alcuno degli atti di indirizzo delle competenti istituzioni nazionali e internazionali; anzi, in almeno un’occasione e in riferimento alla «copertura vaccinale per morbillo-parotite-rosolia», il PNPV [Piano nazionale prevenzione vaccinale] 2017-2019 definisce il 95 per cento «soglia critica necessaria a bloccare la circolazione del virus e, quindi, a raggiungere l’obiettivo di eliminazione previsto per il 2015 nella regione Europea dell’OMS». [...] A fronte di una copertura vaccinale insoddisfacente nel presente e incline alla criticità nel futuro, questa Corte ritiene che rientri nella discrezionalità – e nella responsabilità politica – degli organi di governo apprezzare la sopraggiunta urgenza di intervenire, alla luce dei nuovi dati e dei fenomeni epidemiologici frattanto emersi, anche in nome del principio di precauzione che deve presidiare un ambito così delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione". Considerato in Diritto, punto 6.4