Vaccinazione obbligatoria e interferenza con la vita privata ex Art. 8 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Massima
1. La vaccinazione obbligatoria, in quanto intervento medico non volontario, rappresenta un'interferenza con il diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 CEDU (paragrafo 33).
2. L'interferenza con l'integrità fisica del ricorrente può dirsi giustificata da considerazioni di salute pubblica e dalla necessità di controllare la diffusione di malattie infettive (par. 36).
3. La verifica dell'idoneità alla vaccinazione da parte dello staff medico prima di effettuare la vaccinazione suggerisce che sono state prese le precauzioni necessarie per garantire l'equilibrio di interessi tra l'integrità personale del ricorrente e l'interesse pubblico di proteggere la salute della popolazione (par. 36).
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