Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Svetozar Pudarić c. Decisione del Tribunale della Bosnia ed Erzegovina N. S1 3 Iž 028746 18, Corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina (Gran Consiglio), del 17 luglio 2018, AP. 3464/18

Abstract

Rigetto del ricorso per inammissibilità, in quanto la Corte si è già espressa su di un caso analogo e dalle prove prodotte in appello non risultano motivi validi per un mutamento della precedente giurisprudenza.

Riferimenti normativi

Art. II/4 Costituzione della Bosnia ed Erzegovina 
Art. VI/3, b) Costituzione della Bosnia ed Erzegovina
Art. 18/3, e) Regolamento della Corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina 

Massima

1. Secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla Legge elettorale della Bosnia ed Erzegovina solo le persone che dichiarano la propria affiliazione ad uno dei “popoli costitutivi” possono avanzare la propria candidatura alla Presidenza del Paese e alla Camera dei Popoli. Tuttavia, oltre all’elemento etnico va aggiunto anche un requisito di residenza. Per questo, solo i cittadini residenti nella Repubblica Srpska e di etnia serba possono essere eletti alla Presidenza per la carica di membro serbo di questa, stesso principio vale per i croati e i bosgnacchi residenti nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina. 

2. La Corte riconosce che in ragione di questa limitazione del diritto all’elettorato la Bosnia ed Erzegovina sia già stata condannata più volte dalla Corte EDU per violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 12 CEDU e pur esprimendosi a favore di una modifica delle disposizioni in contrasto con i principi della CEDU, afferma tuttavia che spetta all’Assemblea parlamentare risolvere la questione.
(Il ricorrente lamentava la violazione del suo diritto di elettorato, in quanto cittadino di etnia serba residente nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina non poteva avanzare la sua candidatura alla Presidenza).