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Stranka za Bosnu i Hercegovinu e Ilijaz Pialv c. Decisione del Tribunale della Bosnia ed Erzegovina N. Iž-15/06, Corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina (Gran Consiglio), del 10 agosto 2006, AP 2678/06

Abstract

Ricorso respinto per inammissibilità da parte della Corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina.

Riferimenti normativi

Art. II/4 Costituzione della Bosnia ed Erzegovina 
Art. VI/3, b) Costituzione della Bosnia ed Erzegovina
Art. 18/3, e) Regolamento Corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina
Art. V Costituzione della Bosnia ed Erzegovina
Art. 8/1 Legge elettorale della Bosnia ed Erzegovina 

Massima

1. Il ricorso viene respinto in quanto la Corte costituzionale ha stabilito che non vi è stata alcuna violazione del diritto all’elettorato dei ricorrenti, come questo viene sancito dalla Convenzione europea. Inoltre, viene ricordato che la CEDU ricopre sì una posizione superiore alle leggi nell’ordinamento bosniaco-erzegovese, come sancito dall’articolo II, paragrafo secondo della Costituzione, ma questo non significa che si ponga anche in una posizione sopraelevata rispetto alla Costituzione. 

2. Nel caso di specie, infatti, la Costituzione prevede delle limitazioni al diritto di elettorato passivo alla Presidenza per i cittadini che non appartengono ad uno dei “popoli costitutivi”. Questo perché nelle originarie intenzioni dei costituenti si voleva garantire il massimo grado di parità tra quelle etnie che erano state gli attori del conflitto deli anni Novanta dello scorso secolo.
(I ricorrenti, il sig. Pilav ed il Partito per la Bosnia ed Erzegovina, contestavano di fronte alla Corte costituzionale la violazione del diritto elettorale, in quanto era stato impedito ad un suo membro di candidarsi alle elezioni Presidenziali in ragione del luogo di residenza).