Brutalità della polizia macedone a sfondo razziale e omissione da parte dello Stato convenuto di indagare su possibili motivazioni razziste degli atti denunciati.
Riferimenti normativi
Art. 14 CEDU
Art. 1 Prot. 12 CEDU
Art. 3 CEDU
Massima
1. Il significato che il termine “discriminazione” assume all’interno dell’art. 1 del Prot. n. 12 della CEDU è identico a quello rilevato nell'art. 14 della Convenzione.
2. L’art. 14 della CEDU, letto in combinato disposto con l’art. 3 della CEDU, impone alle autorità inquirenti nazionali di indagare su eventuali motivazioni razziste in caso di aggressione verso membri di una minoranza. Al fine di adottare tutte le misure possibili per accertare se un atteggiamento discriminatorio possa aver avuto un ruolo negli eventi.
(Durante una operazione di polizia in un quartiere di Skopje, abitato principalmente da persone di etnia Rom, alcuni agenti hanno verbalmente e fisicamente usato violenza nei confronti del ricorrente, a causa della sua origine Rom).
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