Incapacità dello Stato rumeno di garantire lo svolgimento pacifico di una manifestazione pro LGBT e di indagare sull’attività di alcuni contromanifestanti.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. L’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 della CEDU pone un obbligo in capo agli Stati non solo di garantire una protezione fisica adeguata, ma anche una protezione idonea per quanto riguarda la dignità e più in generale la vita privata delle persone.
2. La Corte ha ribadito che, pur facendo attenzione a non ritenere che ogni singolo discorso d'odio debba, in quanto tale, essere perseguito e sanzionato penalmente, i commenti che equivalgono ad un incitamento alla violenza, e che sono quindi chiaramente illegali, potrebbero in linea di principio richiedere agli Stati di adottare alcune misure positive. Le aggressioni commesse insultando, mettendo in ridicolo o calunniando determinati gruppi minoritari della popolazione non possono essere ricompresi all’interno della libertà di espressione.
(I membri di un’associazione che promuove i diritti della comunità LGBT in Romania lamentavano di essere stati verbalmente minacciati ed insultati durante una proiezione pubblica all’interno di un museo da parte di alcuni gruppi ultranazionalisti. Inoltre, veniva lamentata la lentezza delle indagini svolte dalla magistratura rumena e la successiva interruzione delle stesse).
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