Rifiuto di una domanda di ingresso e soggiorno in uno Stato membro fondato su ragioni di ordine pubblico. Condizioni per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare.
Riferimenti normativi
Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
Massima
L’art. 6 della direttiva 2003/86/CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una prassi nazionale in forza della quale le autorità competenti possono, per ragioni di ordine pubblico, da un lato, respingere una domanda di ingresso e soggiorno fondata sulla suddetta direttiva sulla base di una condanna penale avvenuta durante un precedente soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato e, dall’altro, revocare un permesso di soggiorno fondato sulla medesima direttiva qualora sia stata pronunciata contro il richiedente una pena elevata rispetto alla durata del soggiorno, purché tale prassi venga applicata solo se il reato oggetto della condanna penale in questione presenti una gravità sufficiente da poter stabilire che è necessaria l’esclusione del soggiorno del richiedente di cui trattasi e tali autorità effettuino la valutazione individuale di cui all’art. 17 della direttiva in parola, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare. Quindi, in una situazione nella quale un giudice è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ingresso e soggiorno di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, ove la medesima disposizione sia stata resa applicabile a una situazione del genere, in modo diretto ed incondizionato, dal diritto nazionale.
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