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A c. Migrationsverket, Causa C-193/18, CGUE, 4 marzo 2021

Abstract

Rifiuto di rinnovare il permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare in quanto l'identità del richiedente non può essere accertata con certezza

Riferimenti normativi

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

Massima

L’art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, relativo all’eliminazione dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo), deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che consente il rilascio, la proroga o il rinnovo di un titolo di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, richiesti a partire dal territorio di tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo che sia oggetto di una segnalazione nel sistema d’informazione Schengen ai fini della non ammissione nello spazio Schengen e la cui identità non abbia potuto essere comprovata con un documento di viaggio valido, quando gli interessi dello Stato membro che effettua la segnalazione, preventivamente consultato, sono stati presi in considerazione e il titolo di soggiorno è rilasciato, prorogato o rinnovato solo per «motivi seri».