Il riconoscimento di un eventuale sostegno economico-sociale alla famiglia del cittadino di un paese terzo non risponde ai requisiti di protezione internazionale offerta da uno Stato membro ai sensi della direttiva 2004/83/CE.
Riferimenti normativi
Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Massima
L’art. 11, della direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev’essere interpretato nel senso che la «protezione» prevista da tale disposizione con riferimento alla cessazione dello status di rifugiato deve rispondere agli stessi requisiti risultanti, per quanto riguarda il riconoscimento di tale status, dall’art. 2, lett. c), di tale direttiva, in combinato disposto con l’art. 7 della medesima. Inoltre, l’art. 11, par. 1, lett. e), della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’art. 7, par. 2, di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che un eventuale sostegno sociale ed economico garantito da soggetti privati, quali la famiglia del cittadino di un paese terzo interessato, non risponde ai requisiti di protezione risultanti da tali disposizioni e non assume pertanto rilevanza al fine di valutare l’effettività o la disponibilità della protezione offerta dallo Stato ai sensi delle disposizioni della normativa comunitaria succitata
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