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Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) c. WS, Causa C-302/19, CGUE, 25 novembre 2020

Abstract

Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione sociale, i familiari del titolare di un permesso unico che non risiedono nel territorio di tale Stato membro.

Riferimenti normativi

Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Massima

L’art. 12, della direttiva 2011/98/CE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell’art. 2 della direttiva in esame, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un Stato terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in uno Stato terzo.