Applicazione della normativa sulla libera circolazione delle persone ad un cittadino dell’Unione minorenne nel territorio di uno Stato membro purché disponga di risorse economiche sufficienti. Divieto di discriminazione.
Riferimenti normativi
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Massima
L’art. 7 della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che un cittadino dell’Unione minorenne che dispone di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengono dai redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta illegalmente da suo padre cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro nello Stato membro in questione.
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