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SS c. MCP, Causa C-603/20 PPU, CGUE, 24 marzo 2021

Data
24/03/2021
Tipologia Sentenza
Numerazione C-603/20 PPU

Abstract

Le disposizioni comunitarie in materia di responsabilità genitoriale non si applicano al minore che ha acquisito la residenza abituale in uno Stato terzo alla data di presentazione della domanda relativa alla responsabilità genitoriale. 

Riferimenti normativi

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

Massima

L’art. 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica al caso in cui venga accertato che un minore ha acquisito, alla data di presentazione della domanda relativa alla responsabilità genitoriale, la residenza abituale in uno Stato terzo a seguito di una sottrazione verso tale Stato. In un caso del genere, la competenza del giudice adito dovrà essere determinata in conformità alle convenzioni internazionali applicabili, oppure, in assenza di una siffatta convenzione internazionale, in conformità all’art. 14 di tale regolamento.
(SS e MCP, entrambi cittadini indiani aventi regolare permesso di soggiorno nel Regno Unito, sono i genitori di bambina, cittadina britannica nata nel 2017. Nell’ottobre del 2018 la madre si è recata in India con la minore, che da allora vive con la nonna materna e non ha quindi più la residenza abituale nel Regno Unito. La madre si è fondata su tale motivo per contestare la competenza dei giudici dell’Inghilterra (e del Galles), chiamati a pronunciarsi sulla domanda del padre, che chiede il ritorno della minore nel Regno Unito e, in subordine, il diritto di visita)