Divieto di intervistare esponenti di organizzazioni terroristiche. Legittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
Divieti volti ad impedire che i media siano usati per sostenere organizzazioni che incitano alla violenza o che cercano di minare l'ordine costituzionale non violano l'art. 10 CEDU. Tali ingerenze nel diritto alla libertà di espressione risultano "necessarie in una società democratica" ex art. 10, par. 2 della Convenzione.
(Caso relativo al divieto di trasmettere interviste al portavoce di un partito politico simpatizzante per un’organizzazione terroristica. La Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile).
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