La legislazione nazionale che vieta l’adottabilità di un bambino in ragione della nazionalità del richiedente realizza un trattamento discriminatorio ingiustificato e lesivo del diritto al rispetto della vita privata e famigliare.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
La differenza di trattamento è discriminatoria se non persegue uno scopo legittimo e se non sussiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obiettivo perseguito. Sebbene la tutela del miglior interesse dei minori e l’incoraggiamento dell’adozione nazionale siano scopi legittimi, la scelta dello Stato contraente di vietare ad alcune persone l’adozione esclusivamente in ragione della loro nazionalità realizza una differenza di trattamento non proporzionata rispetto al perseguimento di tali scopi.
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