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Tasev c. Macedonia del Nord, N. 9825/13, Corte EDU (Prima Sezione), 16 maggio 2019

Abstract

Rifiuto da parte delle autorità macedoni di accogliere la richiesta di un candidato al Consiglio Giudiziario di Stato di mutare la propria affiliazione etnica. 

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU
Art. 14 CEDU
Art. 1 Prot. 12 CEDU

Massima

1. L’affiliazione etnica costituisce un aspetto relativo all’identità di un individuo che rientra nella sfera personale protetta dall’articolo 8 della CEDU. Per questo, ogni soggetto possiede piena libertà nel definire la propria identità etnica. Il rifiuto delle autorità macedoni di modificare l’iscrizione del ricorrente alle liste elettorali per motivi etnici costituisce un’interferenza non giustificabile nella sua vita privata.

2. Ai fini della affiliazione etnica individuale, un profilo di rilievo riguarda la dimensione soggettiva, intesa come libera scelta di dichiarare a quale etnia si considera appartenere, a discapito di quella oggettiva, invece, legata a fattori esteriorizzabili e misurabili secondo schemi condivisi dalla minoranza e dal potere pubblico.
(Il ricorrente, un giudice ordinario, in vista delle elazioni per il Consiglio Giudiziario di Stato, ha chiesto di mutare la propria affiliazione etnica sulle liste elettorali da bulgara a macedone. Le autorità macedoni hanno respinto la sua richiesta in quanto è stata avanzata dopo la pubblicazione dell’annuncio delle elezioni dei nuovi membri del Consiglio).