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Corte di Cassazione italiana, Sez. I Penale, N. 11591/2015, 28 ottobre 2015

Abstract

Ricorso contro condanna per omicidio doloso per ragioni “d’onore” nell’ambito di una comunità Rom. Valutazione della futilità dei motivi e applicabilità della relativa circostanza aggravante.

Riferimenti normativi

Art. 2 Costituzione italiana

Art. 3 Costituzione italiana

Art. 575 codice penale italiano

Art. 61, n. 1 codice penale italiano

Massima

1. In tema di riconoscimento dell'aggravante dei motivi abietti o futili, prevista dall'art. 61, n. 1 c.p., la comune appartenenza degli imputati a un’etnia (come quella Rom) caratterizzata da peculiari stili di vita e da una particolare concezione dell’onore familiare, in grado di condizionarne gli stati emotivi e passionali, non può essere idonea ad attenuare il disvalore etico-giuridico del motivo ispiratore della condotta delittuosa, e pertanto non può escludere sotto tale profilo neppure la futilità delle ragioni del reato (nel caso di specie, dell’omicidio).
Ciò a maggior ragione quando i costumi e gli orientamenti culturali propri di una specifica comunità contrastino con i valori primari dell’ordinamento positivo (ai quali devono invece essere subordinati), quali la vita e la libertà personale (anche con riferimento alle scelte, individuali e familiari, in materia di rapporti e di relazioni affettive e di libera frequentazione delle persone).

2. La valutazione della futilità di un motivo non può essere riferita a un comportamento medio (data la difficoltà di definire i contorni modello di agire così astratto), bensì va ancorata agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto anche delle connotazioni culturali dei soggetti giudicati, del contesto sociale in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa, richiedendosi l'identificazione in concreto della natura e della portata della ragione della condotta delittuosa, quale univoco indice di un istinto criminale più spiccato e di un elevato grado di pericolosità dell'agente.
Tuttavia, tale criterio di giudizio non può giustificare in alcun modo una compressione della tutela inderogabile che deve essere assicurata ai principi e ai beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale, rispetto ai quali nessun orientamento ideale, culturale o di costume proprio di persone, gruppi o comunità che vivono e operano all'interno della collettività generale può porsi in aperto contrasto.

(Nel caso di specie i ricorrenti, appartenenti ad una comunità Rom, erano stati condannati per l’omicidio di un uomo appartenente ad una diversa famiglia, commesso a titolo di ritorsione e vendetta, trasversale a tutta la famiglia “nemica” e scaturita da una relazione extraconiugale che era stata intrapresa tra un nipote della futura sposa della vittima e la figlia dei mandanti dell’omicidio, rimasta incinta e fuggita con l’amante anche grazie all’aiuto della vittima che li aveva accompagnati all’aeroporto.
Le sentenze di merito avevano applicato la circostanza aggravante dei motivi futili, di cui all'art. 61, n. 1 c.p., con riguardo all'enorme sproporzione esistente tra l'omicidio e il suo movente. Gli imputati hanno presentato ricorso lamentando, tra le altre cose, il mancato ancoraggio della futilità del motivo alle connotazioni culturali e alle circostanze in cui era maturato il delitto, e la mancata considerazione della particolare concezione di “onore familiare” che gli imputati avevano avvertito come leso e meritevole di vendetta. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata tale doglianza, essendo irrilevante la concezione dell’onore per l’esclusione dell’aggravante, e ha confermato la sussistenza dell’aggravante dei futili motivi, in applicazione dei principi sopra enucleati.)