Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Corte di Cassazione italiana, Sez. VI Penale, N. 43283/2018, 3 luglio 2018

Abstract

Ricorso contro condanna per reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, vittime le due figlie minorenni dell’imputato. Ruolo dei fattori culturali che hanno influito sulle condotte illecite e distinzione con il reato di abuso di mezzi di correzione e disciplina.

Riferimenti normativi

Art. 571 codice penale italiano

Art. 572 codice penale italiano

Massima

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non quello di abuso dei mezzi di correzione e disciplina la consumazione, da parte del genitore, nei confronti del figlio minore, di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche qualora siano ritenuti dall’agente compatibili con un intento correttivo ed educativo, proprio della concezione culturale di cui è portatore, non potendo tenersi in alcuna considerazione tale circostanza ai fini della definizione della linea di demarcazione fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, e dovendosi considerare irrilevanti sia la concezione dei rapporti tra padre e figli che il metodo educativo diffusi nel paese di provenienza dell'imputato.

(Caso relativo a un imputato che sottoponeva le proprie figlie a reiterati atti di violenza fisica, quali spinte, schiaffi, calci, pugni e strette al collo, e morale, rivolgendo loro parole gravemente offensive, sostenendo che si trattasse di una risposta “correttiva” al fatto che le ragazze tenevano comportamenti ritenuti non consoni con la propria cultura o frequentassero ragazzi. Alla luce di tali ragioni culturali, la difesa ha sostenuto che la Corte d’Appello avesse erroneamente qualificato le condotte come reato di maltrattamenti in famiglia, trattandosi invece di un’ipotesi di abuso di mezzi di correzione e disciplina.)