Pagamento della “tassa ecclesiastica” da parte di un cittadino finlandese lavorante in Svezia. Violazione del combinato disposto degli articoli 14 della CEDU e 1 del primo Protocollo addizionale. Non è conseguentemente necessario verificare una violazione dell’art. 9.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
Art. 1 Prot. 1 CEDU
Massima
1. L'articolo 14 della CEDU protegge le persone che si trovano in situazioni simili dall’essere discriminati nel godimento dei loro diritti ai sensi della Convenzione e dei suoi Protocolli. Tuttavia, una differenza di trattamento sarà discriminatoria solo qualora non abbia una giustificazione oggettiva e ragionevole, ossia nel caso in cui essa non persegua uno scopo legittimo e non esista una relazione ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e la finalità perseguita.
(Il ricorrente, cittadino finlandese ma esercente la propria attività professionale in Svezia, veniva sottoposto a tassazione in quest’ultimo Paese. In questo modo, egli era tenuto a corrispondere la c.d. “tassa ecclesiastica”, diretta alla locale Chiesa luterana. La sua istanza di essere esentato dal pagamento, siccome non appartenente a quella confessione religiosa, era stata respinta, in quanto la disciplina dell’esenzione si riferiva ai soli residenti in Svezia. La Corte ritiene che la condotta dello Stato convenuto sia stata discriminatoria)
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy