Imposizione per legge ad alcuni proprietari terrieri, contrari alla caccia per ragioni etiche, dell’appartenenza a un’associazione comunale con finalità venatorie. Violazione dell’art. 11 della CEDU e dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale, sia considerati singolarmente che in combinato disposto con l’art. 14 CEDU. Non è conseguentemente necessario verificare una violazione dell’art. 9.
1. Laddove siano imposte limitazioni a un diritto o a una libertà garantiti dalla Convenzione al fine di proteggere diritti e libertà altrui i quali non siano, in quanto tali, enunciati in essa, solo imperativi indiscutibili possono giustificare l'interferenza con il godimento di un diritto della Convenzione.
2. Obbligare per legge una persona a divenire membro di un'associazione, l’adesione alla quale sia radicalmente contraria alle sue convinzioni, obbligandola, in ragione della sua appartenenza, a trasferire i suoi diritti sulla terra che possiede affinché l'associazione in questione possa raggiungere obiettivi da lui disapprovati, va al di là di quanto necessario per garantire un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti e non può considerarsi proporzionato allo scopo perseguito, ai sensi dell'articolo 11 CEDU.
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