Impossibilità per un cittadino moldavo di modificare la propria affiliazione etnica nei registri ufficiali.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Massima
1. Una eventuale violazione dell’art. 8 della CEDU avrebbe dovuto essere basata sul rifiuto delle autorità di accogliere la richiesta del ricorrente di modificare i registri anagrafici in modo tale da rispecchiare la sua identità etnica e non sull’impossibilità per il ricorrente di produrre delle prove soggettive a sostegno della sua volontà di modificare la propria appartenenza etnica.
2. L'appartenenza etnica non è da considerare quale concetto giuridico e oggettivo, ma politico e soggettivo. Non è stato dimostrato nel presente caso che ci fossero parametri oggettivi per stabilire l'affiliazione a un particolare gruppo etnico, né conseguenze legali per un individuo che stabilisca tale affiliazione. Quindi, pare corretto ritenere l'auto-identificazione principalmente come una questione di percezione personale piuttosto che una questione basata su motivi oggettivi, ed è per questo che la scelta di dichiarare (o meno) l'appartenenza ad un gruppo etnico deve essere rispettata in ogni caso, a prescindere dall’esistenza di elementi oggetti.
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