Gruppi di meditazione e gruppi religiosi additati come “sette” nell’ambito di campagne informative del Governo. Non violazione dell’articolo 9 della CEDU. Eccessiva durata dei procedimenti giudiziari interni. Violazione dell’articolo 6 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 6 CEDU
Art. 9 CEDU
Massima
1. Una Chiesa o un ente religioso possono, in quanto tali, esercitare per conto dei propri aderenti i diritti garantiti dall'articolo 9 della Convenzione.
2. La libertà religiosa include, in linea di principio, il diritto di cercare di convincere il prossimo, ad esempio attraverso l '"insegnamento", in mancanza del quale, inoltre, la "libertà di cambiare la [propria] religione o credo", sancita dall'articolo 9 della Convenzione, rimarrebbe verosimilmente lettera morta.
3. La libertà di pensiero, coscienza e religione denota convinzioni che raggiungono un certo livello di cogenza, serietà, coesione e importanza.
4. Un potere di intervento preventivo è coerente con gli obblighi positivi delle Parti contraenti, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, di garantire i diritti e le libertà delle persone soggette alla loro giurisdizione. Tali obblighi si riferiscono non solo a qualsiasi interferenza che possa derivare da atti od omissioni imputabili ad agenti dello Stato o che si verifichino in enti pubblici, ma anche a interferenze imputabili a privati nell’ambito di enti non statali.
(Nel caso di specie, il Governo tedesco aveva attivato delle campagne di informazione ed educazione nell’ambito delle quali le associazioni ricorrenti, appartenenti al Movimento di Osho, erano state additate come “sette”. La Corte ritiene che lo Stato abbia agito nell’adempimento del suo dovere di informare la società nelle materie di pubblico interesse e che la misura adottata fosse giustificata in principio e proporzionata)
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