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Pellegrini c. Italia, N. 30882/96, Corte EDU (Seconda Sezione), 20 luglio 2001

Data
20/07/2001
Tipologia Sentenza
Numerazione 30882/96

Abstract

Dichiarazione di efficacia agli affetti civili di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale. Rispetto del diritto di difesa nel giudizio canonico. Violazione dell’articolo 6 della CEDU.

Riferimenti normativi

Art. 6 CEDU
Art. 9 CEDU

Massima

1. Allo stato si richiede di operare una verifica allorché una decisione, alla quale siano richieste di dare esecuzione provenga dalle autorità giurisdizionale di un Paese che non aderisca alla Convenzione. Tale revisione è particolarmente necessaria quando le implicazioni di una dichiarazione di esecutività sono di capitale importanza per le parti.

2. Il diritto al contraddittorio, che è uno degli elementi di un equo processo ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, implica che ciascuna parte di un procedimento, sia esso penale o civile, debba avere, in linea di principio, l'opportunità di conoscere e commentare tutte le prove addotte o le deduzioni presentate, al fine di influenzare la decisione del giudicante.
(Nel caso di specie la Corte ritiene che l’autorità giudiziaria italiana, nel “delibare” una pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale, non abbia verificato in maniera soddisfacente che nel giudizio religioso fossero stati rispettati i canoni dell’equo processo. In particolare, si rileva che la ricorrente non avesse potuto esaminare il materiale probatorio addotto dal marito (che aveva domandato domandato l’accertamento dell’invalidità del vincolo) e che non fosse stata informata della possibilità di essere assistita da un avvocato)