Rispetto per la vita privata e diritto di ricevere informazioni adeguate concernenti le specifiche imputazioni e i mandati di arresto.
Riferimenti normativi
Art. 5 CEDU
Art. 6 CEDU
Massima
La limitazione della libertà personale è permessa quando vi sia un sospetto ragionevole che una persona abbia commesso un reato. Tuttavia, il reato terroristico cade in una categoria speciale. Poiché vi è il rischio della perdita di vite umane, la polizia è obbligata ad agire con la più pressante urgenza utilizzando anche informazioni da fonti segretate. Talvolta, la fonte di queste informazioni, perché non sia messa a rischio, non può essere rivelata. L’articolo 5 par. 1 della Convenzione non si applica in modo tale da causare un onere sproporzionato in capo alla polizia, che deve porre in essere misure efficaci per contrastare il terrorismo. Ai sensi dell’articolo 5 par. 4, le autorità devono rivelare informazioni sufficienti perché l’imputato conosca la natura delle imputazioni mosse nei suoi confronti, così che questi abbia la possibilità di difendersi. Ciononostante, gli Stati membri non possono essere costretti a rivelare le informazioni relative alle fonti confidenziali o qualsiasi altro fatto suscettibile di consentirne l’identificazione, quando si applichi una limitazione della libertà persona per fatti terroristici.
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