Contratto collettivo che impedisce ad un’impresa la registrazione di una nave con la bandiera di un altro Stato membro. Discriminazione fondata sulla nazionalità.
Riferimenti normativi
Art. 43 CE
Art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Massima
1. L’art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dal suo ambito di applicazione un’azione collettiva intrapresa da un sindacato (o da un raggruppamento di sindacati) nei confronti di un’impresa privata al fine di indurre quest’ultima a sottoscrivere un contratto collettivo finalizzato a impedire l’esercizio della libertà di stabilimento. Infatti, l’art. 43 CE non disciplina soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si applica anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e le prestazioni di servizi. Dal momento che le condizioni di lavoro nei vari Stati membri sono disciplinate sia mediante disposizioni legislative o regolamentari, sia mediante contratti collettivi e altri atti conclusi da soggetti privati, una limitazione dei divieti previsti dall’articolo suddetto agli atti delle autorità pubbliche potrebbe creare ineguaglianze nell’applicazione degli stessi. Posto che l’organizzazione di azioni collettive da parte dei sindacati dei lavoratori ricade nell’autonomia giuridica di cui tali enti, che non sono di diritto pubblico, dispongono grazie alla libertà sindacale riconosciuta loro dal diritto nazionale e che tali azioni collettive sono inscindibilmente connesse al contratto collettivo del quale i sindacati perseguono la conclusione, queste azioni collettive rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 43 CE.
2. L’art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che azioni collettive finalizzate a indurre un’impresa privata stabilita in uno Stato membro a sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro con un sindacato avente sede nello stesso Stato e ad applicare le clausole previste da tale contratto ai dipendenti di una società controllata da tale impresa e stabilita in un altro Stato membro costituiscono restrizioni ai sensi dell’articolo su menzionato. Infatti, un’azione collettiva ha l’effetto di scoraggiare, se non addirittura di vanificare, l’esercizio da parte di un’impresa della sua libertà di stabilimento, poiché essa impedisce a quest’ultima di beneficiare, nello Stato membro ospitante, del medesimo trattamento degli altri operatori economici stabiliti in tale Stato. Del pari, un’azione collettiva del genere, mirante a impedire agli armatori di immatricolare le loro navi in uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini i proprietari effettivi di tali navi, deve essere considerata quantomeno in grado di limitare l’esercizio, da parte di un’impresa, della sua libertà di stabilimento.
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