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Döner e Altri c. Turchia, N. 29994/02, CEDU (Seconda Sezione), 7 marzo 2017

Abstract

Bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione e la lotta contro il terrorismo. Ingerenze arbitrarie nel diritto alla libertà di espressione.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

1. L’arresto e la privazione della libertà personale imposti ai ricorrenti nell’ambito del procedimento penale promosso contro di loro per aver presentato un’istanza alle autorità statali su una questione di “interesse pubblico” integra una violazione del loro diritto alla libertà di espressione, a prescindere dall’assoluzione intervenuta all’esito del procedimento stesso. Tale circostanza avrebbe potuto essere esclusa solo a fronte del riconoscimento di misure di risarcimento. 

2. Le sfide poste dalla lotta contro il terrorismo non esonerano le autorità nazionali dal rispetto degli obblighi di cui all’art. 10 della Convenzione. Anche se talune limitazioni al diritto alla libertà di espressione sono consentite al fine di garantire la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale e la sicurezza pubblica, tali restrizioni devono rispondere, in modo proporzionato, a un bisogno sociale urgente. In una società democratica deve sempre essere assicurata la possibilità di esprimersi liberamente.
(Caso relativo a un procedimento penale intentato contro i ricorrenti a fronte della presentazione di un’istanza funzionale ad ottenere che i loro figli ricevessero l’istruzione elementare in curdo – atto previsto dalla Costituzione e mezzo attraverso il quale essi esercitavano il loro diritto alla libertà di espressione. A fronte della richiesta, i ricorrenti sono stati arrestati, detenuti e processati per favoreggiamento del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), per poi essere assolti al termine del procedimento. La Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 10 CEDU, non ritenendo che l’ingerenza nella libertà di espressione dei ricorrenti fosse necessaria in una società democratica).