Pubblicazione delle dichiarazioni di un’organizzazione terroristica. Procedimenti penali promossi contro gli operatori dei media senza considerare il diritto della collettività ad essere informata. Procedimenti che violano la libertà di espressione nonostante l'assoluzione degli imputati.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. I procedimenti penali possono implicare ingiuste ingerenze nel diritto alla libertà di espressione, a prescindere dalla condanna dell'imputato. La semplice paura della condanna, da valutarsi in relazione al numero e alla durata dei procedimenti e alle peculiarità della legge incriminatrice rilevante nel caso concreto, può infatti avere un "effetto raggelante" sulla libera manifestazione del pensiero.
2. La promozione di procedimenti penali contro i proprietari, gli editori e i direttori di giornali a fronte della pubblicazione di dichiarazioni rilasciate da organizzazioni terroristiche, e indipendentemente dalla valutazione del contenuto delle stesse e del contesto di riferimento, può avere l'effetto di censurare gli operatori dei media e di dissuaderli dall'esprimere la propria opinione su questioni di interesse pubblico. Ciò è inconciliabile con la libertà di ricevere o diffondere informazioni o idee.
(Caso relativo a procedimenti penali promossi contro il proprietario di un quotidiano per aver pubblicato dichiarazioni di leader di organizzazioni qualificate come terroristiche dalla legge turca. Nonostante la sua assoluzione, egli sosteneva che il procedimento in questione avesse esercitato una pressione su di lui tale da indurlo ad autocensurarsi. La Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 10 CEDU, ritenendo che la misura impugnata non fosse necessaria in una società democratica).
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