Esposizione di simboli e immagini relative al PKK. Ingerenze arbitrarie nel diritto alla libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. Mostrare il simbolo di un movimento politico, come la sua bandiera, comporta l’identificazione con le idee dello stesso e rientra tra le “espressioni” tutelate dall’art. 10 CEDU. La Convenzione, infatti, non garantisce protezione soltanto ai contenuti delle opinioni espresse, ma anche ai mezzi tramite cui esse vengono espresse.
2. L’esposizione dei simboli di un’organizzazione sovversiva che non incitano alla violenza, alla resistenza armata o alla rivolta non può essere interpretata come indice di supporto e condivisione di attività e idee criminali e non può, conseguentemente, essere sanzionata penalmente. Ciò non è infatti “necessario in una società democratica” ex art. 10 CEDU.
(Caso relativo alla condanna di un leader politico in considerazione di immagini e pubblicazioni relative al PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) trovate nell'ufficio del suo partito. La Corte riscontra la violazione dell’art. 10 CEDU).
Note
Il ricorrente lamentava la violazione degli articoli 10 e 11 CEDU. La Corte ha però ritenuto che il ricorso dovesse essere esaminato dal punto di vista del solo art. 10 CEDU.
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