Riconoscimento della pensione d’invalidità ad un lavoratore migrante che risieda in uno Stato diverso da quello in cui ha sede l’ente erogatore.
Riferimenti normativi
Regolamento n. 109/65/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1965, che modifica e completa i regolamenti nn. 3 e 4 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (Versamento degli assegni familiari - Semplificazione della procedura di notifica delle modifiche apportate agli allegati - Modifica di vari allegati)
Massima
Le disposizioni dell'art. 30 del regolamento n. 4, in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, non trovano applicazione nel caso di trasferimento di pensioni d'invalidità. La legge (in specie, l'allegato A del regolamento n. 3 in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, impone agli enti previdenziali francesi il rispetto dei diritti acquisiti in Algeria da un lavoratore migrante. Obbligo che permane anche se il lavoratore abbia trasferito la residenza in uno Stato membro diverso dalla Francia e se la domanda di trasferimento della pensione sia pervenuta agli enti previdenziali dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 109/65. Il lavoratore migrante che, prima del 19 gennaio 1965, abbia avuto la residenza nel territorio francese è legittimato a rivolgersi all'ente francese in cui era stato iscritto.
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