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Auad c. Bulgaria, N. 46390/10, Corte EDU (Quarta Sezione), 11 ottobre 2011

Abstract

Espulsione di un apolide per motivi di sicurezza nazionale, sulla base di sospetti di terrorismo. Rischio di tortura e trattamenti inumani o degradanti nel Paese di destinazione. Detenzione illegittima. Diritto ad un ricorso effettivo. Violazione degli artt. 3, 5 e 13 CEDU. 

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU
Art. 5 CEDU
Art. 13 CEDU

Massima

1. Un'espulsione pianificata di uno straniero viola la CEDU se vi sono motivi fondati di ritenere che vi sia un rischio reale che la persona sia soggetta, nel Paese di destinazione, a trattamenti contrari all'art. 3, anche se tale soggetto costituisce un rischio per la sicurezza nazionale. Perciò, qualsiasi considerazione relativa alla sicurezza nazionale diviene irrilevante, dovendosi considerare solo il seguente punto: se l'espulsione darebbe luogo ad un reale rischio di maltrattamenti e torture. La Suprema Corte amministrativa bulgara non ha verificato in maniera dettagliata questo rischio. Non vi sono basi sufficienti per ritenere che, nel Paese di destinazione (Libano) il ricorrente non sarà maltrattato, pertanto la sua espulsione viola l'art. 3 CEDU. 

2. Al ricorrente non è stato offerto alcuno strumento per impugnare la decisione secondo cui egli non avrebbe sofferto maltrattamenti nel Paese di destinazione. Ciò costituisce una violazione dell'art. 13 CEDU. 

3. Il ricorrente è stato sottoposto a detenzione nelle more della sua espulsione. Tuttavia, sebbene il periodo massimo stabilito dal diritto domestico per questo tipo di detenzione non sia stato superato, le autorità nazionali non hanno agito per condurre il procedimento in maniera diligente (si sono limitate a scrivere all'ambasciata libanese per chiedere dei documenti di viaggio. Di conseguenza, il ricorrente è stato sottoposto a detenzione illegittima ai sensi dell'art. 5 CEDU.