Terrorismo. Espulsione di stranieri per motivi di sicurezza nazionale. Utilizzo di informazioni classificate. Garanzie procedurali.
Riferimenti normativi
Art. 1 Protocollo N. 7 alla CEDU
Massima
1. Al fine di determinare la compatibilità delle misure di espulsione degli stranieri con l'art. 1 del Protocollo n. 7 alla CEDU (garanzie procedurali correlate all'espulsione di stranieri), la giurisprudenza sugli artt. 5 e 6 CEDU offre linee guida utili. In particolare, è necessario capire se le limitazioni delle garanzie procedurali dello straniero siano giustificate da un'autorità indipendente alla luce delle particolari circostanze. In tale caso, la corte competente a livello interno deve esaminare se le limitazioni siano sufficientemente controbilanciate da altri fattori, in modo tale che sia preservato almeno il nucleo essenziale dei diritti.
2. Nei casi di espulsione dello straniero, più le informazioni disponibili allo straniero sono limitate, più acquisiscono importanza le garanzie procedurali. Inoltre, quando le circostanze del caso implicano particolari ripercussioni sulla situazione dello straniero, deve esserci un rafforzamento dei contrappesi.
3. Nello sforzo di bilanciare la sicurezza nazionale (e quindi la necessità di non rivelare alcune informazioni e prove alla persona sottoposta a procedimento) e i diritti procedurali dell'individuo, bisogna considerare i seguenti punti: i) se lo straniero sia stato informato almeno della sostanza delle allegazioni nei suoi confronti; ii) se esiste un'autorità giudiziaria, o comunque indipendente, che decide quali prove devono essere mostrate e quali no; iii) se lo straniero sia rappresentato da un avvocato nell'ambito del procedimento.
4. Nel caso di specie, la corte rumena non aveva esercitato uno scrutinio attento sugli aspetti menzionati sopra. La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'art. 1 Protocollo n. 7 alla CEDU.
Note
La Helsinki Foundation for Human Right, la Association for Legal Intervention, Amnesty International, il Rapporteur delle Nazioni Unite in materia di "promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism" sono stati autorizzati ad intervenire nel procedimento e hanno presentato le proprie osservazioni.
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