1. Il rapporto di matrimonio tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del reato di atti sessuali con minorenne non rileva ai fini dell’esclusione della punibilità poiché, ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 2 del codice civile italiano, “i minori di età non possono contrarre matrimonio". La giurisprudenza, peraltro, ha sempre ritenuto la non validità nell'ordinamento italiano del matrimonio rom, a maggior ragione con una minore di anni 16. E la norma civile coincide con quella penale, in quanto prima dei 16 anni non può sussiste una capacità a contrarre matrimonio o a convivere more uxorio. Pertanto, non può escludersi la punibilità per il rato di cui all’art. 609-quater, comma 1, n. 2 del codice penale italiano per la sola presenza di una convivenza stabile e del consenso della minore ai rapporti sessuali di coppia.
2. L’art. 609-quater c.p. prevede una tutela crescente e differenziata per età: qualsiasi atto sessuale con un minore di anni 14 si considera reato, anche se compiuto con il suo consenso (con la eccezione di cui al comma 3, per gli atti sessuali con un minore di 13 anni quando la differenza di età sia entro i 3 anni), quindi la capacità a prestare un valido consenso sessuale si raggiunge a 14 anni.
Tuttavia, per particolari situazioni, tra cui la convivenza, il legislatore ha alzato a 16 anni la soglia d’età per un valido consenso agli atti sessuali. E solo l'art. 609-quater, comma 2 c.p., relativo ai maggiori di anni 16, richiede un “abuso dei poteri connessi alla posizione” del reo, non anche il comma 1, n. 2, relativo ai minori di 16 anni.
Conseguentemente, la convivenza more uxorio di un maggiorenne con una minore di anni 16 viene sanzionata a prescindere dalla realizzazione di condotte correttive o induttive o dall'abuso di una posizione dominante o autorevole.
(Nel caso di specie l’imputato, maggiorenne, aveva sostenuto la presenza di una convivenza consensuale con una minore di anni 16, paragonabile ad un matrimonio presso la comunità rom di riferimento. La difesa verteva sulla sussistenza di un rapporto paritario di coppia, non caratterizzato da quella soggezione della minorenne che l’art. 609-quater, comma 2 c.p. – ma non il comma 1, n. 2 del medesimo articolo – richiede per la configurabilità del reato.)