Diritto alla riservatezza e alla vita privata e diritto di manifestare il proprio pensiero su questioni politiche. Legittimità delle interferenze nella vita privata per ragioni personali o politiche.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 10 CEDU
Massima
In tema di art. 8 CEDU, l'espressione “nel rispetto della legge” di cui al paragrafo 2 dell’articolo 8 richiede, innanzitutto, che l’interferenza nella vita privata di un soggetto si fondi su una legge nazionale. Il rispetto della legge nazionale, comunque, non risulta sufficiente: la legge in questione deve essere accessibile all’individuo cui è diretta e le sue conseguenze devono essere prevedibili. Inoltre, la Corte riconosce alle autorità nazionali un margine di apprezzamento, in vista non solo del perseguimento di un fine che deve essere legittimo, ma anche in relazione alla natura dell’interferenza da attuare. Nel caso in esame, l’interesse dello Stato a proteggere la sua sicurezza nazionale deve essere bilanciato con la serietà dell’interferenza nella vita privata del soggetto.
Non ci sono dubbi in merito alla legittimità di leggi nazionali che, allo scopo di tutelare la sicurezza nazionale, garantiscano alle autorità domestiche il potere di raccogliere e registrare informazioni su determinate persone e usare queste informazioni per verificare l’idoneità di un soggetto a rivestire una posizione di rilevanza per la sicurezza nazionale dello Stato stesso.
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