Uso di simboli religiosi (un copricapo tipico della religione islamica) durante la testimonianza nell'ambito di un processo penale. Procedimento relativo ad un attacco terroristico. Violazione dell'art. 9 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. Diversamente dai pubblici ufficiali, per i quali si richiede un dovere di discrezione, neutralità e imparzialità, i privati cittadini possono, in alcune circostanze, indossare simboli di appartenenza religiosa (come un copricapo islamico) durante i processi penali.
2. Non vi è alcuna prova che il rifiuto, da parte del ricorrente, di rimuovere il proprio copricapo sia dipeso da ragioni diversa da un suo sincero sentimento religioso. Pertanto, punire tale soggetto per il reato di "vilipendio della corte" non può considerarsi necessario in una società democratica. Nell'agire in tal senso, le autorità bosniache hanno ecceduto il margine di apprezzamento (che è comunque assai ampio) concesso agli Stati nel decidere se e in quale misura la limitazione della libertà di manifestare il proprio credo religioso sia necessaria.
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