Uso della tortura nei confronti di soggetto con doppia nazionalità sottoposto a detenzione cautelare. Irragionevole durata del procedimento penale a cui il soggetto in questione partecipava come parte civile.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Art. 6 CEDU
Massima
1. Il ricorrente, di doppia nazionalità olandese e marocchina, è stato sottoposto a maltrattamenti fisici, anche con l'utilizzo di armi, nonché a stupro e a pratiche che gli hanno causato invalidità permanente, nel tempo in cui è stato tenuto in custodia cautelare durante un'indagine avente a che fare con il traffico di droga. La Corte ha ritenuto che tale violenza fisica e psicologica, considerata nel suo insieme, gli ha causato significative sofferenze ed è stata praticata con crudeltà. Pertanto, la condotta della polizia può essere qualificata come tortura ai sensi dell'art. 3 CEDU.
2. Il ricorrente ha preso parte ad un procedimento penale nei confronti del personale di polizia come parte civile. Al momento del ricorso alla Corte EDU, il procedimento dura già da più di sei anni e sette mesi. Tenuta in considerazione la gravità dei reati di cui si tratta, la Corte EDU ritiene tale durata eccessiva e irragionevole.
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