Estradizione in uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il diritto di libera circolazione.
Riferimenti normativi
Art. 18 TFUE
Art. 21 TFUE
Art. 19 CDFUE
Massima
Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro abbia concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.
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