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G. K. c. Belgio, N. 58302/10, Corte EDU (Seconda Sezione), 21 maggio 2019

Data
21/05/2019
Tipologia Sentenza
Numerazione 58302/10

Abstract

Carenze nel processo decisionale per l'accettazione delle dimissioni di un membro del Parlamento, presumibilmente presentate sotto costrizione.

Riferimenti normativi

Art. 3 Prot. 1 CEDU

Massima

1. La Corte aveva già dichiarato che un membro del Parlamento non poteva semplicemente essere autorizzato a ritirare le sue dimissioni. Il caso in questione, tuttavia, era diverso in quanto la ricorrente sosteneva di non aver firmato la sua lettera di dimissioni dalla carica di senatrice volontariamente. Quando sorge una controversia sulle dimissioni di un membro del Parlamento che vuole ritrattare tale decisione o sostenere che le dimissioni non sono valide secondo il diritto interno, il processo decisionale deve offrire garanzie minime contro l'arbitrarietà. In primo luogo, il potere discrezionale dell'organo decisionale non deve essere eccessivo, ma circoscritto con sufficiente precisione dalle disposizioni del diritto interno. In secondo luogo, la procedura stessa doveva offrire garanzie contro l'arbitrarietà: deve essere tale da permettere alle persone interessate di esprimere la loro posizione, impedendo nel contempo qualsiasi abuso di potere da parte dell'autorità competente.

2. Nel caso di specie alla ricorrente non sono state assicurate le garanzie minime contro l’arbitrarietà: non è stata ascoltata e non le è stata concessa la possibilità di produrre la documentazione a sostegno dei suoi argomenti, non le è stata fornita alcuna motivazione da parte dell’Ufficio di presidenza del Senato belga, l’Ufficio di Presidenza era composto anche da due soggetti direttamente coinvolti nel caso ed, in fine, la seduta plenaria del Senato non si era svolta in modo tale da porre rimedio alle carenze del procedimento dinanzi all’Ufficio di presidenza. Queste carenze nel processo decisionale rispetto all’accettazione delle dimissioni della ricorrente come senatrice hanno compromesso l'essenza stessa dei suoi diritti garantiti dell'art. 3 Prot. 1 CEDU.
(Dopo essere stata eletta come senatrice nel giugno 2010, la ricorrente ha firmato una lettera di dimissioni nell'agosto 2010. Alcuni giorni dopo, ha tentato di ritirare le sue dimissioni, sottolineando al presidente del Senato che era stata sottoposta a forti pressioni da parte di due senatori al momento della firma della lettera, e che il suo consenso non era quindi valido).