Esclusione del ricorrente dalle elezioni parlamentari per campagna elettorale anticipata e acquisto di voti.
Riferimenti normativi
Art. 3 Prot. 1 CEDU
Massima
1. La Corte ha constatato che la cancellazione del ricorrente dalle liste elettorali per le elezioni parlamentari ha costituito un'interferenza nel suo diritto di candidarsi. Nel procedimento dinanzi alla ConEC, al ricorrente non erano state offerte sufficienti garanzie procedurali. La ConEC, infatti, aveva preso tutte le sue decisioni in assenza del ricorrente. Inoltre, questi non era stato informato in anticipo delle relative riunioni della ConEC e non gli era stata data la possibilità di contestare le prove utilizzate contro di lui, privandolo della possibilità di difendere adeguatamente la sua posizione. Inoltre, le copie della decisione di tale organo e di altri documenti pertinenti gli erano state consegnate con significativi ritardi di diversi giorni. Ciò aveva privato il ricorrente della possibilità di preparare adeguatamente i suoi ricorsi entro il termine massimo di tre giorni previsto dalla legge.
2. Le procedure interne che hanno portato alla squalifica del ricorrente dalle elezioni non gli avevano offerto garanzie sufficienti contro l'arbitrarietà in nessuna fase del procedimento e le decisioni delle autorità nazionali non avevano una motivazione sufficiente e una valutazione adeguata delle prove per stabilire la sua responsabilità per la cattiva condotta attribuitagli. Per questo motivo la Corte ha condannato lo Stato per la violazione dell'art. 3 Prot. 1 della CEDU.
(Il ricorrente è stato nominato da un partito come uno dei suoi candidati alle elezioni parlamentari del novembre 2010. Mentre la registrazione del ricorrente era in corso, tra il 4 e il 5 ottobre 2010 diversi manifesti contenenti la foto del ricorrente, la biografia e un testo che descriveva la sua piattaforma elettorale sono stati appesi sui muri di vari edifici di due città azere. Tuttavia, l'inizio del periodo ufficiale di campagna elettorale era previsto per il 15 ottobre 2010 e, secondo il diritto interno, era vietato fare campagna prima di tale data. Per questa ragione la registrazione del ricorrente come candidato alle elezioni parlamentari è stata annullata).
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