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Izzettin Doǧan ed altri c. Turchia, N. 62649/10, Corte EDU (Grande Camera), 26 aprile 2016

Data
26/04/2016
Tipologia Sentenza
Numerazione 62649/10

Abstract

Differenza di trattamento tra i membri di fede Alevita e i cittadini turchi che aderiscono al ramo maggioritario dell’Islam.

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. In assenza di ragioni rilevanti e sufficienti per giustificare il rifiuto del riconoscimento ufficiale che avrebbe permesso ai membri della comunità Alevita di godere effettivamente del loro diritto alla libertà di religione, lo Stato convenuto aveva oltrepassato il suo margine di discrezionalità. Per questo motivo i ricorrenti hanno ricevuto un trattamento meno favorevole rispetto ai beneficiari del servizio pubblico religioso pur trovandosi in una situazione comparabile.

2. Qualunque sia la forma di cooperazione scelta con le diverse comunità religiose, lo Stato aveva il dovere di mettere in atto criteri obiettivi e non discriminatori affinché le comunità religiose che lo desideravano avessero un'equa opportunità di richiedere uno status che conferisse vantaggi specifici alle confessioni religiose.
Tenuto conto dell'esistenza di una comunità Alevita profondamente radicata nella società e nella storia turca, dell'importanza per questa comunità di essere legalmente riconosciuta, dell'incapacità del governo di giustificare il palese squilibrio tra lo status conferito al ramo maggioritario dell'Islam sotto forma di servizio pubblico religioso e l'esclusione quasi totale della comunità Alevita da tale servizio, nonché dell'assenza di misure compensative, la scelta operata dallo Stato convenuto è apparsa alla Corte manifestamente sproporzionata rispetto allo scopo perseguito. La differenza di trattamento a cui i ricorrenti sono stati sottoposti non aveva quindi alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole.
(I ricorrenti, seguaci della corrente islamica Alevita, hanno presentato una petizione al Primo ministro turco chiedendo che i servizi connessi alla pratica della fede Alevita costituissero un servizio pubblico, che i luoghi di culto Alevita fossero riconosciuti come luoghi di culto, che i capi religiosi Aleviti fossero assunti come funzionari pubblici e che fossero previste disposizioni speciali nel bilancio per la pratica della fede Alevita).