Divieto di riunirsi presso un cimitero per contrastare un raduno in memoria delle vittime tra i soldati delle SS, commemorando gli ebrei assassinati dalle SS nel corso della seconda guerra mondiale.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Art. 9 CEDU
Massima
1. Il diritto alla libertà di riunione pacifica ai sensi dell’articolo 11 CEDU prevede obblighi negativi e obblighi positivi da parte dello Stato. Da un lato, lo Stato è tenuto ad astenersi dall’interferire rispetto a tale diritto, che si estende anche alle manifestazioni che possano infastidire o offendere persone contrarie alle idee o alle domande che esse intendono promuovere. Dall’altro lato, agli Stati può essere richiesto di adottare azioni positive allo scopo di tutelare una manifestazione legittima avverso contro-manifestazioni.
2. Se ogni possibilità di tensione e di confronto acceso tra gruppi contrapposti durante una manifestazione ne giustificasse il divieto, la società si troverebbe ad essere privata dell’opportunità di ascoltare opinioni divergenti.
3. Mentre coloro che scelgono di esercitare la libertà di manifestare la propria religione non possono ragionevolmente aspettarsi di essere immuni da critiche, la responsabilità dello Stato può insorgere laddove le credenze religiose siano osteggiate o negate in modo tale da inibire l’esercizio della libertà di professarle o di esprimerle. In questi casi, lo Stato può essere chiamato ad assicurare il pacifico godimento del diritto garantito dall’articolo 9 CEDU ai titolari di tali convinzioni.
(Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che il divieto di svolgere una cerimonia di commemorazione delle vittime ebraiche a Salisburgo contestualmente ad un raduno in memoria dei soldati delle SS assassinati durante la seconda guerra mondiale costituisce una violazione dell’articolo 11 della Convenzione).
Note
Secondo l'opinione dissenziente del giudice Loucaides, la Corte costituzionale austriaca ha correttamente ritenuto che il divieto di svolgere la riunione fosse necessario per la tutela dei diritti e delle libertà altrui, ossia di tutte quelle persone che visitano il cimitero per commemorare i defunti nel giorno di Ognissanti.
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