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X., Y. e Z. c. Repubblica Federale di Germania, dec., N. 6850/74, Commissione EDU (Plenaria), 18 maggio 1976

Abstract

Diritto di un partito politico di candidarsi alle elezioni. Finanziamento della campagna elettorale.

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU
Art. 11 CEDU
Art. 3 Prot. 1 CEDU
 

Massima

1. Gli articoli 9 e 11 della Convenzione non vietano il finanziamento di partiti politici né conferiscono il diritto ad un particolare status o di partecipare alle elezioni come partito politico.

2. Il finanziamento della campagna elettorale non viola la libertà di pensiero, coscienza e religione ai sensi dell’articolo 9 CEDU. Questa norma non tutela il contribuente dall’utilizzo di fondi pubblici per sovvenzionare partiti di cui egli non sia sostenitore.
(Nel caso di specie, la Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un’associazione alla quale era stato negato il riconoscimento come partito politico in quanto essa non soddisfaceva i requisiti previsti per i partiti che partecipano alle elezioni legislative in Bassa Sassonia).