Rifiuto di registrare un partito politico sulla base della propria denominazione e degli obiettivi stabiliti nel preambolo della sua Costituzione e nel suo programma.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
1. In una società pluralista e democratica, il fatto che gli scopi perseguiti da un partito politico siano identici a quelli di alcuni altri partiti non può di per sé giustificare il rifiuto di procedere alla sua registrazione.
2. Il rifiuto di registrare un partito politico che preveda la parola “rivoluzionario” nel preambolo della sua Costituzione non può ritenersi una misura necessaria in una società democratica qualora non vi sia alcun segnale che il partito stia cercando, al di là della sua denominazione, di imporre il dominio di una classe sociale sulle altre; né laddove non vi sia alcuna prova del fatto che esso abbia optato per una politica che esprima una minaccia concreta per la società o per lo Stato bulgaro; né qualora nelle dichiarazioni del partito non vi sia alcunché che possa far concludere che i suoi scopi non siano democratici o che intenda utilizzare la violenza per realizzarli.
3. Al fine di verificare che il programma politico di un partito non dissimuli obiettivi e intenzioni in contrasto con i principi fondamentali della democrazia, tale programma deve essere confrontato con le azioni dei leader di quel partito e le posizioni da essi sostenute.
(Caso in cui la Corte ha ritenuto che il rifiuto di registrare il Partito Comunista di Bulgaria, sulla base del fatto che i suoi obiettivi e le sue dichiarazioni sarebbero in contrasto sia con la Costituzione che con la legislazione nazionale sui partiti politici, integra una violazione dell’articolo 11 CEDU).
Note
La Corte EDU ha inoltre sottolineato che, anche qualora il partito avesse successivamente tentato di intraprendere un’azione violenta o antidemocratica, le autorità nazionali non sarebbero comunque risultate impotenti. L’autorità giurisdizionale competente avrebbe infatti potuto procedere allo scioglimento del partito nell’ipotesi in cui il suo funzionamento si fosse rivelato contrario alla Costituzione o alla legge.
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