Scioglimento di un’associazione religiosa che si propone di ristabilire il califfato e instaurare un regime islamico globale fondato sulla sharia.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
1. Ai sensi della Convenzione, è legittima la dissoluzione di associazioni o partiti considerati una minaccia concreta e attuale ai principi e diritti fondamentali dell’ordinamento costituzionale democratico e alla rule of law.
2. Non si può escludere che un’associazione, invocando i diritti sanciti dagli articoli 9 e 10 nonché dall'articolo 11 CEDU, possa tentare di derivarne il diritto di esercitare attività finalizzate alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti dalla Convenzione e, dunque, alla fine della democrazia. A nessuno, tuttavia, è consentito fare affidamento sulle disposizioni della Convenzione per indebolire o distruggere gli ideali e i valori di una società democratica.
3. Le eccezioni di cui all’articolo 11 CEDU richiedono, nei confronti dei partiti e delle associazioni, soltanto motivi convincenti e imperativi atti a giustificare restrizioni alla loro libertà di associazione e, in particolare, l’applicazione di un provvedimento tanto severo quanto lo scioglimento di un’associazione religiosa.
4. La legge della sharia è incompatibile con i principi fondamentali della democrazia, come risultano dalla Convenzione.
(Nel caso di specie, la Corte all’unanimità ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un’associazione religiosa messa al bando in quanto intenzionata ad instaurare uno Stato fondato sulla sharia promuovendo esplicitamente, a tal fine, l’uso della violenza e reputando la democrazia nociva per l’Islam e incompatibile con quest’ultimo).
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