Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Staatkundig Gereformeerde Partij c. Paesi Bassi, dec., N. 58369/10, Corte EDU (Terza Sezione), 10 luglio 2012

Abstract

Obbligo per un partito protestante tradizionalista di aprire alle donne le proprie liste di candidati alle elezioni degli organismi rappresentativi.

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU
Art. 11 CEDU
Art. 14 CEDU
Art. 3 Prot. N. 1 CEDU
 

Massima

1. La democrazia è l’unico modello politico contemplato dalla Convenzione e l’unico con essa compatibile. L’unica esigenza idonea a giustificare un’interferenza rispetto ai diritti sanciti agli articoli 8, 9, 10 e 11 CEDU è quella che possa sostenere di derivare da una “società democratica”.

2. A condizione che i mezzi utilizzati siano legittimi e democratici e che i cambiamenti proposti risultino essi stessi conformi ai principi democratici fondamentali, un partito politico animato dai valori morali stabiliti da una religione non può considerarsi intrinsecamente contrario ai principi fondamentali della democrazia così come previsti nella Convenzione.

3. L’avanzamento dell’uguaglianza dei sessi negli Stati membri del Consiglio d’Europa impedisce allo Stato di offrire il proprio sostegno a concezioni che attribuiscano preminenza al ruolo dell’uomo e che, viceversa, intendano quello della donna come secondario.

4. Poiché la facoltà di esercitare il diritto di candidarsi alle elezioni si colloca al centro del funzionamento democratico dello Stato, è inaccettabile che un partito politico escluda le donne dai suoi organi direttivi o dalle sue liste di candidati alle elezioni a cariche pubbliche, indipendentemente dalle profonde convinzioni religiose a cui esso si ispira.
(La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso presentato dal Partito Protestante Riformato Olandese. Quest’ultimo aveva impugnato una decisione della Corte Suprema dei Paesi Bassi, secondo la quale lo Stato doveva intervenire per porre fine alla pratica del partito di non ammettere le donne all’interno dei propri organi di governo o delle sue liste di candidati alle elezioni, pratica motivata da una fede sincera sulla base di alcuni passaggi della Bibbia. Secondo la Corte EDU, la posizione del ricorrente sul ruolo delle donne in politica contraddice palesemente i valori fondamentali della Convenzione, a prescindere dal fatto che nessuna donna avesse mai espresso il desiderio di candidarsi per tale partito).