Viola l’articolo 9 della CEDU il provvedimento con il quale, in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno, le autorità impongano a un individuo di non esercitare il suo ufficio di ministro di culto.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. Le comunità religiose esistono tradizionalmente ed universalmente nella forma di strutture organizzate e rispettano regole che spesso i loro seguaci ritengono di origine divina. Le cerimonie religiose hanno un significato e un valore sacrale, per il fedele, qualora siano officiate da un ministro di culto che sia autorizzato a farlo secondo tali regole. L’identità dei ministri è senza dubbio importante per tutti i membri attivi della comunità e la loro partecipazione alla vita di quest’ultima è pertanto una manifestazione della religione che gode, di per sé, della protezione dell’articolo 9 della Convenzione.
2. Quando è in gioco una questione relativa ai diritti umani, la legge violerebbe il principio dello Stato di diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, qualora la discrezionalità garantita alle autorità non conoscesse limite. Pertanto, al fine di rispettare la previsione dell’articolo 9 § 2 della Convenzione, essa deve definire lo scopo e i modi di esercizio del potere con sufficiente chiarezza.
(Il ricorrente era un pastore evangelico cittadino statunitense, il quale, trasferitosi in Lettonia, aveva costituito una comunità religiosa. In occasione del rinnovo del suo permesso di soggiorno, le autorità gli avevano imposto di non esercitare il proprio ufficio di ministro di culto, deducendo che egli fosse potenzialmente pericoloso per lo Stato. La Corte osserva che, nonostante il ricorrente avesse comunque potuto partecipare alle funzioni religiose come semplice fedele, la limitazione del suo diritto di libertà religiosa non fosse “prescritta dalla legge”)
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