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ISKCON e altri c. Regno Unito, N. 20490/92, Comm. EDU (Prima Camera), 8 marzo 2004

Data
08/03/2004
Tipologia Sentenza
Numerazione 20490/92

Abstract

Non viola l’articolo 9 della CEDU l’ordine di ripristino notificato a un’organizzazione religiosa che abbia utilizzato un edificio in maniera difforme dalla sua destinazione urbanistica. Il ricorso è irricevibile per manifesta infondatezza.

Riferimenti normativi

Art. 6 CEDU
Art. 9 CEDU
Art. 13 CEDU
Art. 14 CEDU
Art. 1 Prot. 1 CEDU

 

Massima

1. Gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento in materia di pianificazione urbanistica. Nondimeno, la Commissione deve verificare se sia stato operato un congruo bilanciamento tra gli interessi generali della comunità e la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo.

2. L’aggettivo “necessario”, nel secondo paragrafo dell’articolo 9 della CEDU, implica l’esistenza di un “impellente bisogno sociale”. Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento nel determinare se tale bisogno esista, ma esso si accompagna alla supervisione europea, che si estende tanto alla normativa quanto alle decisioni che la applicano, ivi comprese quelle di Corti indipendenti. Il compito degli organi della Convenzione non è quello di sostituirsi alle autorità nazionali, ma piuttosto quello di esercitare un sindacato alla luce dell’articolo preso in considerazione, secondo il suo potere di apprezzamento. Ciò non significa che la supervisione sia limitata ad accertare se lo Stato convenuto abbia esercitato la propria discrezionalità secondo ragionevolezza, attenzione e buona fede; ciò che gli organi della Convenzione devono fare è osservare la limitazione lamentate alla luce della fattispecie nella sua interezza e di verificare se essa fosse “proporzionata al fine legittimo perseguito”, nonché se le ragioni dedotte dalla autorità nazionali per giustificarle siano “rilevanti e sufficienti”.

3. L’articolo 9 della CEDU non può essere invocato per aggirare la normativa esistente in materia di pianificazione urbanistica, purché nei procedimenti in cui la normativa è applicata sia dato peso adeguato alla libertà religiosa.